Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia” ha introdotto alcune misure urgenti per imprese e cittadini che stanno affrontando l’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese.
Le misure che interessano l’ambito delle locazioni sono sostanzialmente tre.
1) Credito di imposta sui canoni di locazione immobili C/1 (art.65)
Riguarda le imprese che conducono un immobile commerciale con categoria catastale C/1 (negozi).
Viene introdotto un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che esercitano la loro attività in locali condotti in locazione. Il credito ammonta al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020.
Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che il conduttore dovrà regolarmente pagare l’affitto per il mese di marzo, nella cifra dovuta e indicata in contratto, e a fronte del regolare pagamento il 60% di quanto pagato come affitto verrà portato in compensazione, ovvero scontato, dalle imposte dovute.
E’ una norma che agevola il conduttore a fronte del regolare pagamento del canone di locazione.
2) Sospensione dei provvedimenti di rilascio immobili (art. 103)
L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
In pratica, visto che le attività di rilascio degli immobili (sfratto ecc…) non si posso effettuare per via del distanziamento sociale e del lockdown, le esecuzioni sono sospese. Credo che sia piuttosto chiaro la ratio di questo provvedimento.
3) Requisizione di alberghi e altri immobili (art. 6)
I prefetti potranno provvedere, stabilendo anche le procedure di indennizzo, alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.
Questi sono gli articoli che riguardano l’ambito delle locazioni. Non vi è nessun provvedimento che sospende il pagamento dei canoni di locazione.
Fonte: ufficio consulenza Solo Affitti.